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Normativa

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Tutte le imprese che intendono effettuare operazione di bunkeraggio devono essere iscritte negli appositi Registri di cui all'Art. 68 Codice della Navigazione, tenuti dall'Autorità Marittima/Portuale. Come tutte le imprese che intendono effettuare le operazioni di bunkeraggio anche a mezzo di autobotti, la STABIA OIL COMPANY è munita delle apposite autorizzazioni dell'Autorità Marittima Locale. Sono esonerate dal presentare la richiesta di autorizzazione le ditte che effettuano le operazioni di bunkeraggio a mezzo di impianti fissi.

L'attività di bunkeraggio, a mezzo di autobotti o di impianti fissi, viene svolta sia per le navi commerciali sia per le navi in transito sia per le imbarcazioni da diporto. Le operazioni di bunkeraggio, indipendentemente dal mezzo utilizzato, potranno svolgersi nell'arco delle 24 ore. Le condizioni metemarine dovranno essere favorevoli e in casi di peggioramento delle stesse se iniziate dovranno essere immediatamente sospese.